{"id":11512,"date":"2024-12-12T13:50:33","date_gmt":"2024-12-12T13:50:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.tafabrasivi.com\/organization-model\/"},"modified":"2025-02-06T15:48:37","modified_gmt":"2025-02-06T15:48:37","slug":"modele-de-organisation","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.tafabrasivi.com\/fr\/modele-de-organisation\/","title":{"rendered":"Mod\u00e8le de Organisation"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<div class=\"wp-block-group\"><div class=\"wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<div class=\"wp-block-group\"><div class=\"wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<p><strong>1<\/strong>.<strong>TAF ABRASIVI SPA<\/strong><br><strong>1.1<\/strong> <strong>Profilo e attivit\u00e0<\/strong><br><em>TAF Abrasivi, fondata nel lontano 1953 e situata a Monza (MB), \u00e8 da sempre sinonimo di esperienza e professionalit\u00e0 nel mercato dei prodotti abrasivi. L\u2019azienda si \u00e8 distinta nel corso degli anni per la sua dedizione costante alla ricerca di soluzioni innovative e la capacit\u00e0 di soddisfare appieno le esigenze dei clienti.<\/em><br><strong>2 La responsabilit\u00e0 amministrativa degli enti: cenni normativi<\/strong><br>Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, avente ad oggetto la \u201c<em>Disciplina della responsabilit\u00e0 amministrativa delle persone giuridiche,delle societ\u00e0 e delle associazioni anche prive di personalit\u00e0 giuridica<\/em>\u201d (qui di seguito denominato il \u201cDecreto\u201d), ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilit\u00e0 degli Enti, per illeciti amministrativi dipendenti da reato.<br>Si tratta di una particolare forma di responsabilit\u00e0, nominalmente amministrativa, ma sostanzialmente a carattere afflittivo-penale, a carico di societ\u00e0, associazioni ed enti in genere, per particolari reati commessi nel loro interesse o vantaggio da una persona fisica che ricopra al loro interno una posizione apicale o subordinata.<br>Il Decreto costituisce un intervento di grande portata normativa e culturale in cui, alla responsabilit\u00e0 penale della persona fisica che ha commesso il reato, si aggiunge quella dell\u2019Ente a vantaggio o nell\u2019interesse del quale lo stesso reato \u00e8 stato perpetrato.<br>Le disposizioni contenute nel Decreto ai sensi dell\u2019articolo 1, comma 2, si applicano ai seguenti \u201cSoggetti\u201d:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>enti forniti di personalit\u00e0 giuridica;<\/li>\n\n\n\n<li>societ\u00e0 e associazioni anche prive di personalit\u00e0 giuridica.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Ai sensi del successivo comma 3, restano invece esclusi dalla disciplina in oggetto:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>lo Stato;<\/li>\n\n\n\n<li>gli enti pubblici territoriali;<\/li>\n\n\n\n<li>gli altri enti pubblici non economici;<\/li>\n\n\n\n<li>gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>La responsabilit\u00e0 \u00e8 attribuibile all\u2019Ente ove i reati, indicati dal Decreto, siano stati commessi da soggetti legati a vario titolo all\u2019Ente stesso.<br>L\u2019art. 5 del Decreto, infatti, indica quali autori del reato:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell\u2019Ente o di una sua unit\u00e0 organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e coloro che esercitano di fatto la gestione ed il controllo dell\u2019Ente (c.d. \u201c<em>soggetti<\/em><em>apicali<\/em>\u201d);<\/li>\n\n\n\n<li>i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di soggetti apicali (c.d. \u201c<em>soggetti<\/em><em>subordinati<\/em>\u201d).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Nelle ipotesi in cui il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, la responsabilit\u00e0 dell\u2019Ente \u00e8 espressamente esclusa qualora questo ultimo dimostri che il reato \u00e8 stato realizzato eludendo fraudolentemente i modelli esistenti e non vi sia stato omesso o insufficiente controllo da parte dell\u2019Organismo di Vigilanza all\u2019uopo incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sulla effettiva osservanza del modello stesso.<br>Qualora il reato sia stato realizzato da un soggetto in posizione subordinata, l\u2019Ente sar\u00e0 responsabile ove la commissione del reato sia stata resa possibile dall\u2019inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. In ogni caso, \u00e8 esclusa l\u2019inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l\u2019Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.<br>L\u2019Ente, inoltre, sar\u00e0 responsabile unicamente nel caso in cui la condotta illecita sia stata realizzata dai soggetti sopra indicati \u201cnell\u2019interesse o a vantaggio della societ\u00e0\u201d (art. 5, co. 1, D.Lgs. n. 231\/01); pertanto, non risponder\u00e0 nell\u2019ipotesi in cui i soggetti apicali o i dipendenti abbiano agito \u201c<em>nell\u2019interesse esclusivo proprio o di terzi<\/em>\u201d (art. 5, co. 2, D.Lgs. n. 231\/01).<br>Diversamente, la responsabilit\u00e0 \u00e8 espressamente esclusa laddove l\u2019Ente abbia adottato protocolli comportamentali adeguati (per il tipo di organizzazione e di attivit\u00e0 svolta) a garantire lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 stessa nel rispetto della legge nonch\u00e9 abbia individuato ed eliminato tempestivamente situazioni di rischio.<\/p>\n\n\n\n<p>All\u2019art. 9 del Decreto sono previste le sanzioni che possono essere inflitte all\u2019Ente. Precisamente, esse sono:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>le sanzioni pecuniarie.<\/li>\n\n\n\n<li>le sanzioni interdittive.<\/li>\n\n\n\n<li>la confisca.<\/li>\n\n\n\n<li>la pubblicazione della sentenza.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per quote in numero non inferiore a cento n\u00e9 superiore a mille. L\u2019importo di una quota va da un minimo di \u20ac 258,00 ad un massimo di \u20ac 1.549.00 \u20ac e sono fissate dal giudice tenendo conto:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>della gravit\u00e0 del fatto;<\/li>\n\n\n\n<li>del grado di responsabilit\u00e0 dell\u2019Ente;<\/li>\n\n\n\n<li>dell\u2019attivit\u00e0 svolta dall\u2019Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;<\/li>\n\n\n\n<li>delle condizioni economiche e patrimoniali dell\u2019Ente.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Le sanzioni interdittive, invece, elencate al comma 2, sono applicate nelle ipotesi pi\u00f9 gravi ed applicabili esclusivamente se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:<br>&#8211; l\u2019Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entit\u00e0 ed il reato \u00e8 stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all\u2019altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato \u00e8 stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;<br>&#8211; in caso di reiterazione degli illeciti.<\/p>\n\n\n\n<p>Le sanzioni interdittive sono:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>l\u2019interdizione dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0;<\/li>\n\n\n\n<li>la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell\u2019illecito;<\/li>\n\n\n\n<li>il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;<\/li>\n\n\n\n<li>l\u2019esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l\u2019eventuale revoca di quelli gi\u00e0 concessi;<\/li>\n\n\n\n<li>il divieto di pubblicizzare beni o servizi;<\/li>\n\n\n\n<li>il commissariamento (art. 15, D.Lgs. n. 231\/2001).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Inoltre, si precisa che le sanzioni interdittive, applicabili anche in via cautelare, possono avere una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2.1 <em><strong>Le fattispecie di reato presupposto<\/strong><\/em><\/strong><br>L\u2019ambito applicativo del Decreto, originariamente limitato agli artt. 24 e 25 della Legge, \u00e8 stato successivamente esteso sia mediante modifiche dello stesso Decreto introdotte da provvedimenti legislativi successivi, sia mediante rinvii al Decreto stesso.<br>Per effetto di tali progressivi ampliamenti, il Decreto si applica ai seguenti reati, in forma consumata o, limitatamente ai delitti, anche semplicemente tentata:<br>&#8211; Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture;<br>&#8211; Delitti informatici e trattamento illecito di dati;<br>&#8211; Delitti di criminalit\u00e0 organizzata;<br>&#8211; Peculato, concussione, induzione indebita, a dare o promettere utilit\u00e0, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d\u2019ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunit\u00e0 europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunit\u00e0 europee e di Stati esteri;<br>&#8211; Falsit\u00e0 in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;<br>&#8211; Delitti contro l\u2019industria e il commercio;<br>&#8211; Reati societari;<br>&#8211; Delitti con finalit\u00e0 di terrorismo o di eversione dell\u2019ordine democratico;<br>&#8211; Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;<br>&#8211; Delitti contro la personalit\u00e0 individuale;<br>&#8211; Abusi di mercato;<br>&#8211; Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;<br>&#8211; Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilit\u00e0 di provenienza illecita, nonch\u00e9 autoriciclaggio;<br>&#8211; Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;<br>&#8211; Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;<br>&#8211; Delitti in materia di violazione del diritto d\u2019autore;<br>&#8211; Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria;<br>&#8211; Reati Ambientali;<br>&#8211; Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno \u00e8 irregolare;<br>&#8211; Razzismo e Xenofobia;<br>&#8211; Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d\u2019azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;<br>&#8211; Reati transnazionali.<br>&#8211; Reati tributari;<br>&#8211; Contrabbando;<br>&#8211; Delitti contro il patrimonio culturale;<br>&#8211; Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici;<br><br>La responsabilit\u00e0 dell\u2019ente non scaturisce, dunque, dalla commissione da parte dei soggetti appena individuati di qualsivoglia fattispecie criminosa, ma \u00e8 circoscritta alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, sopra indicati per famiglie di reato.<br>Ogni eventuale imputazione all\u2019Ente di responsabilit\u00e0 derivanti dalla commissione di una o pi\u00f9 delle fattispecie richiamate dal Decreto, non vale ad escludere quella personale di chi ha posto in essere la condotta criminosa.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><strong>2.1.1 <em><strong>I reati commessi all&rsquo;estero<\/strong><\/em><\/strong><\/strong><br>L&rsquo;articolo 4 del Decreto stabilisce che gli enti rispondano anche dei reati commessi all&rsquo;estero, alla duplice condizione che essi abbiano la loro sede principale in Italia e che ricorrano i casi e le ulteriori condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice penale affinch\u00e9 il cittadino e lo straniero possano essere puniti secondo la legge italiana per reati commessi in territorio estero.<br>La norma stabilisce, altres\u00ec, che la responsabilit\u00e0 degli enti sia perseguita a condizione che nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui \u00e8 stato commesso il fatto. La norma prevede, infine, che, nei casi in cui il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si proceda nei confronti dell&rsquo;ente solo a condizione che detta richiesta sia formulata anche nei confronti dello stesso.<br>Le regole stabilite dall&rsquo;articolo 4 e dalle norme richiamate del Codice penale riguardano, unicamente, reati commessi in toto all&rsquo;estero ad opera di soggetti aventi i caratteri di cui all&rsquo;articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 231\/2001 ed appartenenti ad enti con sede principale in Italia. Inoltre, per buona parte delle fattispecie di reato comprese nella Sezione III del Capo I del Decreto citato, la punibilit\u00e0 di tali soggetti e dell&rsquo;ente dipenderebbe dalla richiesta del Ministro della giustizia.<br>In sintesi, dunque, i presupposti necessari per l\u2019applicabilit\u00e0 dell\u2019art. 4 citato e quindi per la punibilit\u00e0 dell\u2019ente ai sensi del Decreto per reati presupposto commessi all\u2019estero sono:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>il reo al momento dell\u2019esercizio dell\u2019azione penale deve trovarsi nel territorio dello Stato e non deve essere stato estradato.<\/li>\n\n\n\n<li>il reato deve essere commesso all\u2019estero dal soggetto funzionalmente legato all\u2019ente;<\/li>\n\n\n\n<li>l\u2019ente deve avere la sede principale in Italia;<\/li>\n\n\n\n<li>l\u2019ente pu\u00f2 rispondere nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 c.p.;<\/li>\n\n\n\n<li>se sussistono i casi e le condizioni indicate sub 3), l\u2019ente risponde purch\u00e9 nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui \u00e8 stato commesso il fatto;<\/li>\n\n\n\n<li>nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l\u2019ente solo se la richiesta \u00e8 formulata anche nei confronti di quest\u2019ultimo;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong><strong>2.1.1 <em><strong>Esonero della responsabilit\u00e0 dell&rsquo;ente<\/strong><\/em><\/strong><\/strong><br>L\u2019art. 6 del D.Lgs. n. 231\/2001 prevede l\u2019esonero della responsabilit\u00e0 per reati commessi da soggetti in posizione apicale ove l\u2019Ente provi che, prima della commissione del fatto:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>siano predisposti ed efficacemente attuati modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione dei reati;<\/li>\n\n\n\n<li>sia istituito un organismo dell\u2019Ente (c.d. \u201cOrganismo di Vigilanza\u201d), con poteri di autonoma iniziativa e con il compito di vigilare sul funzionamento dei modelli di organizzazione;<\/li>\n\n\n\n<li>il reato \u00e8 stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli esistenti;<\/li>\n\n\n\n<li>non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell\u2019Organismo di Vigilanza.<br>Nel caso di reato realizzato da soggetto in posizione subordinata, invece, l\u2019art. 7 del Decreto subordina l\u2019esclusione della responsabilit\u00e0 dell\u2019Ente all\u2019efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a garantire, per il tipo di organizzazione e di attivit\u00e0 svolta, lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 stessa nel rispetto della legge ed a verificare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.<br>Il Decreto prevede, inoltre, che in relazione all\u2019estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, i modelli di organizzazione debbano rispondere alle seguenti esigenze:<br>&#8211; individuare le attivit\u00e0 nel cui ambito possono essere commessi i reati;<br>&#8211; prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l\u2019attuazione delle decisioni dell\u2019Ente;<br>&#8211; individuare modalit\u00e0 di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;<br>&#8211; stabilire obblighi di informazione da parte di tutti i dipendenti della societ\u00e0 e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (clienti, fornitori, partner, collaboratori a diverso titolo), nei confronti dell\u2019Organismo di Vigilanza sui principali fatti aziendali e in particolare sulle attivit\u00e0 ritenute a rischio;<br>&#8211; introdurre sistemi disciplinari idonei a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong><strong>3 <em><strong>Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: obiettivi e finalit\u00e0<\/strong><\/em><\/strong><\/strong><br>3<strong><strong>.1  <em><strong><em>Approccio metodologico al Modello<\/em><\/strong><\/em><\/strong><\/strong><br>Il presente Modello \u00e8 stato costituito in linea con gli ultimi aggiornamenti del Decreto, con le Linee Guida e con le indicazioni emerse dalla giurisprudenza intercorsa ad oggi, ritenuta significativa per la realizzazione del Modello stesso.<br>Pertanto, il percorso per la sua realizzazione ha seguito le seguenti fasi:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>analisi delle attivit\u00e0 svolte nelle diverse aree aziendali al fine di individuare i rischi insiti con riferimento alle fattispecie di reato richiamate dal Decreto (c.d. \u201c<em>mappatura delle aree a rischio<\/em>\u201d);<\/li>\n\n\n\n<li>valutazione dei presidi organizzativi e di controllo quali elementi mitigatori dei rischi di commissione dei reati identificati nella mappatura e descrizione dei piani d\u2019azione volti al super amento o alla mitigazione delle criticit\u00e0 rilevate;<\/li>\n\n\n\n<li>valutazione del \u201c<em>modello di governance<\/em>\u201d con particolare riferimento al sistema delle deleghe e delle procure, al fine di individuare ambiti di miglioramento delle stesse e pi\u00f9 in generale del modello organizzativo;<\/li>\n\n\n\n<li>predisposizione di suggerimenti di azioni di miglioramento del sistema di controllo interno nell\u2019ottica del Decreto (<em>ActionPlan<\/em>);<\/li>\n\n\n\n<li>identificazione e nomina di un c.d. \u201c<em>Organismo di Vigilanza<\/em>\u201d (di seguito anche \u201cOdV\u201d) \u2013 dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e deputato a vigilare sul funzionamento, sull\u2019aggiornamento e sull\u2019osservanza del Modello e dei suoi elementi costitutivi ;<\/li>\n\n\n\n<li>adozione del Codice Etico;<\/li>\n\n\n\n<li>predisposizione di un sistema disciplinare interno volto a sanzionare le violazioni al Modello, al Codice Etico ed alle procedure interne;<\/li>\n\n\n\n<li>individuazione delle procedure idonee a regolamentare le attivit\u00e0 sensibili individuate.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Il Modello, cos\u00ec definito, si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di procedure e attivit\u00e0 di controllo, volto a prevenire, per quanto possibile, la commissione di condotte idonee a integrare i reati contemplati dal Decreto (c.d. reati-presupposto).<br>Costituisce, inoltre, un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Societ\u00e0 e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (clienti, fornitori, <em>partner<\/em>, collaboratori a diverso titolo), affinch\u00e9 seguano, nell\u2019espletamento delle proprie attivit\u00e0, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati-presupposto.<br>3<strong><strong>.2  <em><strong><em><em>Finalit\u00e0 del Modello<\/em><\/em><\/strong><\/em><\/strong><\/strong><br>In sintesi, il Modello si propone le seguenti finalit\u00e0:<br>&#8211; prevenire e ragionevolmente limitare i possibili rischi connessi all\u2019attivit\u00e0 aziendale, con particolare riguardo alla riduzione di eventuali condotte illecite;<br>&#8211; ribadire che la Societ\u00e0 non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalit\u00e0, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etici cui la Societ\u00e0 intende attenersi<em>.<\/em><br>&#8211; determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Societ\u00e0, nelle aree di attivit\u00e0 a rischio, la consapevolezza di poter incorrere in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Societ\u00e0;<br><strong>3.3  <em><em><em>Struttura del Modello<\/em><\/em><\/em><\/strong><br>Il Modello si compone delle seguenti parti:<br>&#8211; la Parte Speciale, che descrive nel dettaglio, con riferimento ai singoli processi, le attivit\u00e0 sensibili, la valutazione\/costruzione\/adeguamento del sistema dei controlli preventivi, nonch\u00e9 i protocolli specifici relativi alle attivit\u00e0 sensibili.<br>&#8211; la Parte Generale, che descrive i contenuti e gli impatti del D.Lgs. 231\/01, i principi base e gli obiettivi del Modello, le sue modalit\u00e0 di adozione, diffusione, aggiornamento e applicazione, gli elementi del Modello stesso, i principi contenuti nel Codice Etico, i compiti dell\u2019Organismo di Vigilanza, nonch\u00e9 la previsione del Sistema disciplinare;<br><strong>3.4  <em><em><em>Destinatari del Modello<\/em><\/em><\/em><\/strong><br>Il Modello di TAF Abrasivi S.p.A. si applica:<br>&#8211; a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Societ\u00e0 o in una sua unit\u00e0 organizzativa autonoma;<br>&#8211; ai Dipendenti della Societ\u00e0, anche se all\u2019estero per lo svolgimento delle attivit\u00e0;<br>&#8211; a tutti quei soggetti che collaborano con la Societ\u00e0 in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato, quali prestatori di lavoro temporaneo, agenti, interinali, ecc.;<br>&#8211; a coloro i quali, pur non appartenendo al personale della Societ\u00e0, operano su mandato o per conto della stessa (a titolo esemplificativo i consulenti, etc.);<br>&#8211; a quei soggetti che agiscono nell\u2019interesse della Societ\u00e0 in quanto legati alla stessa da rapporti giuridici contrattuali o da accordi di altra natura, quali, ad esempio, partner in joint-venture o soci per la realizzazione o l\u2019acquisizione di un progetto di business.<br>Il Consiglio di Amministrazione, se del caso mediante un suo delegato, si coordina con l\u2019Organismo di Vigilanza al fine di stabilire le eventuali ulteriori categorie di destinatari del Modello, in relazione ai rapporti giuridici ed all\u2019attivit\u00e0 svolta dagli stessi nei confronti della Societ\u00e0.<br>I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti, pertanto, a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealt\u00e0, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Societ\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Il presente documento costituisce regolamento interno della Societ\u00e0, vincolante per la medesima.<br><strong>3.5  <em><em><em>Approvazione, modifica e aggiornamento del Modello<\/em><\/em><\/em><\/strong><br>I modelli organizzativi costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell\u2019articolo 6, comma 1, lettera a), del Decreto, atti di emanazione del Consiglio di Amministrazione. Pertanto, l\u2019approvazione del presente Modello costituisce prerogativa e responsabilit\u00e0 esclusiva del CdA.<br>Il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato, da parte dell\u2019Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell\u2019Organismo di Vigilanza e comunque sempre previa consultazione dell\u2019OdV stesso quando:<br>&#8211; siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell\u2019organizzazione o nell\u2019attivit\u00e0 della Societ\u00e0;<br>&#8211; siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia ai fini della prevenzione dei reati;<br>&#8211; in tutti gli altri casi in cui si renda necessaria o utile la modifica del Modello.<\/p>\n\n\n\n<p>A tali fini, l\u2019OdV riceve informazioni e segnalazioni in merito alle modifiche intervenute nel quadro organizzativo aziendale, nelle procedure e nelle modalit\u00e0 organizzative e gestionali della Societ\u00e0.<br>In ogni caso, eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l\u2019aggiornamento del Modello devono essere segnalati dall\u2019Organismo di Vigilanza, in forma scritta, all\u2019Consiglio di Amministrazione, affinch\u00e9 questi possa eseguire le delibere di sua competenza.<br>Come peraltro chiarito dalle Linee Guida, il CdA, pur con l\u2019istituzione dell\u2019OdV ai sensi del Decreto, mantiene invariate tutte le attribuzioni e le responsabilit\u00e0 previste dal Codice Civile e dallo Statuto della Societ\u00e0, alle quali oggi si aggiungono quelle relative all\u2019adozione e all\u2019efficace attuazione del Modello nonch\u00e9 al funzionamento dell\u2019OdV stesso.<br><strong>3.6  <em><em><em>Attuazione del Modello<\/em><\/em><\/em><\/strong><br>L\u2019adozione del presente Modello costituisce il punto di partenza del processo di conduzione dinamica del Modello stesso.<br>Per la fase di attuazione del Modello, l\u2019Consiglio di Amministrazione, supportato dall\u2019Organismo di Vigilanza, sar\u00e0 responsabile dell\u2019implementazione dei vari elementi del Modello ivi comprese le procedure operative.<br>In ogni caso, la Societ\u00e0 intende ribadire che la corretta attuazione e il controllo sul rispetto delle disposizioni aziendali e, quindi, delle regole contenute nel presente Modello, costituiscono un obbligo e un dovere di tutto il personale e, in particolare, di ciascun Responsabile di Direzione\/Funzione\/Servizio o Ufficio cui \u00e8 demandata, nell\u2019ambito di propria competenza, la responsabilit\u00e0 primaria sul controllo delle attivit\u00e0, con particolare riguardo a quelle a rischio.<br><strong>4  <em><em><em>Mappatura delle aree a rischio <\/em><\/em><\/em><\/strong><br>L\u2019art. 6, comma 2, lett. a), del Decreto dispone che il Modello deve prevedere un meccanismo volto a \u201c<em>individuare le attivit\u00e0 nel cui ambito possono essere commessi reati<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019individuazione degli ambiti in cui pu\u00f2 sussistere il rischio di commissione dei reati implica una valutazione dettagliata di tutti i processi aziendali, volta a verificare l\u2019astratta configurabilit\u00e0 delle fattispecie di reato previste dal Decreto e l\u2019idoneit\u00e0 degli elementi di controllo esistenti a prevenirne la realizzazione. Da questa analisi scaturisce un documento aziendale denominato \u201c<em>Mappatura delle aree a rischio<\/em>\u201d (di seguito denominato \u201c<em>Mappatura delle aree a rischio<\/em>\u201d o \u201c<em>Mappatura<\/em>\u201d).<br>Tale analisi \u00e8 volta ad assicurare il raggiungimento dei seguenti obiettivi:<br>&#8211; individuare le Direzioni\/Funzioni aziendali che, in considerazione dei compiti e delle responsabilit\u00e0 attribuite, potrebbero essere coinvolte nelle attivit\u00e0 \u201ca rischio reato\u201d;<br>&#8211; individuare gli elementi di controllo posti a presidio dei rischi-reato individuati.<br>&#8211; specificare le fattispecie di reato ipotizzate;<br>&#8211; specificare le concrete modalit\u00e0 realizzative del reato astrattamente ipotizzato;<br><strong>5  <em><em><em>Reati rilevanti per TAF ABRASIVI<\/em><\/em><\/em><\/strong><br>In considerazione della struttura e delle attivit\u00e0 svolte dalla Societ\u00e0, sono state individuate come rilevanti le seguenti famiglie di reato:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture;<\/li>\n\n\n\n<li>Delitti informatici e trattamento illecito di dati;<\/li>\n\n\n\n<li>Delitti di criminalit\u00e0 organizzata;<\/li>\n\n\n\n<li>Peculato, concussione, induzione indebita, a dare o promettere utilit\u00e0, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d\u2019ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunit\u00e0 europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunit\u00e0 europee e di Stati esteri;<\/li>\n\n\n\n<li>Reati societari;<\/li>\n\n\n\n<li>Delitti contro la personalit\u00e0 individuale;<\/li>\n\n\n\n<li>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;<\/li>\n\n\n\n<li>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilit\u00e0 di provenienza illecita, nonch\u00e9 autoriciclaggio;<\/li>\n\n\n\n<li>Razzismo e Xenofobia;<\/li>\n\n\n\n<li>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria;<\/li>\n\n\n\n<li>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno \u00e8 irregolare;<\/li>\n\n\n\n<li>Reati tributari;<\/li>\n\n\n\n<li>Reati transnazionali.<\/li>\n\n\n\n<li>Contrabbando;<\/li>\n\n\n\n<li>Reati Ambientali;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Non sono stati considerati rilevanti per la Societ\u00e0:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Falsit\u00e0 in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;<\/li>\n\n\n\n<li>Delitti contro l\u2019industria e il commercio;<\/li>\n\n\n\n<li>Delitti con finalit\u00e0 di terrorismo o di eversione dell\u2019ordine democratico;<\/li>\n\n\n\n<li>Delitti in materia di violazione del diritto d\u2019autore;<\/li>\n\n\n\n<li>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;<\/li>\n\n\n\n<li>Abusi di mercato;<\/li>\n\n\n\n<li>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;<\/li>\n\n\n\n<li>Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;<\/li>\n\n\n\n<li>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d\u2019azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;<\/li>\n\n\n\n<li>Delitti contro il patrimonio culturale<\/li>\n\n\n\n<li>Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.<br><br>in quanto la Societ\u00e0 non svolge attivit\u00e0 in cui gli stessi possano essere commessi, n\u00e9 appaiono configurabili, in caso di loro commissione, l\u2019interesse o il vantaggio della stessa.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p><strong>6  <em><em><em>Il Modello Corporate Governance<\/em><\/em><\/em><\/strong><br>Si definisce <em>Corporate Governance<\/em> l&rsquo;insieme di strumenti, regole, relazioni, processi e sistemi aziendali finalizzati ad una corretta ed efficiente gestione e controllo dell\u2019impresa, intesa come sistema di compensazione fra gli interessi dei soci di minoranza, dei soci di controllo e degli amministratori di una societ\u00e0.<br>La struttura della <em>Corporate Governance <\/em>esprime quindi le regole con cui si articolano i processi decisionali in un\u2019azienda, le modalit\u00e0 con cui vengono decisi gli obiettivi aziendali nonch\u00e9 i mezzi per il raggiungimento e la misurazione dei risultati raggiunti.<br>TAF Abrasivi S.p.A. adotta un assetto di <em>Governance<\/em> tradizionale, con la presenza di un Consiglio di Amministrazione e di un Collegio Sindacale, i cui membri vengono nominati dai Soci.<br>Nello specifico, di seguito, si trattano i diversi attori presenti nel sistema organizzativo e di controllo adottato dalla Societ\u00e0, specificandone i ruoli e le interrelazioni anche tramite il rinvio a specifici documenti.<br>&#8211; <em><u>Assemblea dei Soci<\/u><\/em><br>L\u2019Assemblea dei Soci \u00e8 competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservata dalla legge o dallo Statuto. Le delibere sono formalmente verbalizzate.<\/p>\n<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<p>&#8211; <em><u>Consiglio di Amministrazione<\/u><\/em><br>Il Consiglio di Amministrazione della Societ\u00e0 possiede i poteri formalizzati nello Statuto. Tutti gli aspetti relativi alle modalit\u00e0 di nomina, dei requisiti, delle modalit\u00e0 di remunerazione etc. sono disciplinate all\u2019interno del documento sopra citato, cui si rinvia.<br>Il Consiglio di Amministrazione \u00e8 composto da 4 membri, tra i quali viene nominato un Presidente del Consiglio di Amministrazione.<br>La carica ha durata non superiore a 3 esercizi secondo la determinazione che viene fatta dell\u2019assemblea all\u2019atto della nomina e sono rieleggibili<br>L&rsquo;organo amministrativo \u00e8 investito dei pi\u00f9 ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della societ\u00e0 con facolt\u00e0 di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell&rsquo;oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all&rsquo;assemblea dalla legge.<br>&#8211; <em><u>Presidente del Consiglio di Amministrazione<\/u><\/em><br>Al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono attribuiti, oltre al potere di rappresentare la societ\u00e0 di fronte ai terzi, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ivi compresi quelli di aprire e chiudere conti correnti bancari e postali ed effettuare con firma libera tutte le relative tutte le relative operazioni senza limite di somma a valere sulle disponibilit\u00e0 liquide o su concessioni di credito o comunque allo scoperto entro i fidi concessi. Il Presidente \u00e8 stato individuato quale \u201cdatore di lavoro\u201d e in quanto tale gli \u00e8 attribuito il potere di occuparsi direttamente di ogni problematica relativa alla tutela dell\u2019ambiente di lavoro e\/o dell\u2019ambiente esterno<br>&#8211; <em><u>Consiglieri di Amministrazione<\/u><\/em><br>Ai consiglieri delegati spetta la rappresentanza della societ\u00e0 nei limiti dei poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina o con verbale del Consiglio di Amministrazione.<br> &#8211; <em><u>Collegio Sindacale<\/u><\/em><br>Il Collegio Sindacale \u00e8 composto da 5 membri, di cui 3 effettivi (tra questi il Presidente) e 2 supplenti. Ai sensi dell\u2019art. 2403 c.c., il Collegio Sindacale \u201c<em>vigila sull\u2019osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull\u2019adeguatezza dell\u2019assetto organizzativo,amministrativo e contabile adottato dalla societ\u00e0 e sul suo concreto funzionamento<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Il ruolo del Collegio Sindacale, ai sensi di legge, \u00e8 dunque quello di controllo sull\u2019amministrazione. In particolare, il Collegio Sindacale deve:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>verificare che il Consiglio di Amministrazione agisca in modo informato;<\/li>\n\n\n\n<li>verificare che il Consiglio di Amministrazione riferisca al Collegio sul generale andamento della gestione e sulle operazioni di maggior rilievo;<\/li>\n\n\n\n<li>valutare, sulla base delle informazioni ricevute dagli organi delegati, l\u2019adeguatezza dell\u2019assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Societ\u00e0;<\/li>\n\n\n\n<li>verificare che i piani strategici, industriali e finanziari siano redatti, quantomeno, in tutte le situazioni in cui appaia opportuno (giudizio di opportunit\u00e0);<\/li>\n\n\n\n<li>vigilare sull\u2019effettivo esame da parte del Consiglio di Amministrazione in merito al funzionamento dell\u2019OdV ex D.Lgs. n. 231\/2001;<\/li>\n\n\n\n<li>vigilare sul corretto funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nei termini delle procedure e dei metodi adottati (schemi adottati, deposito e pubblicazione), ovvero della completezza e chiarezza delle informazioni fornite nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, e che i singoli processi del ciclo aziendale siano correttamente riflessi nel sistema amministrativo-contabile stesso. Si tratta, pertanto, di fornire la propria lettura sull\u2019andamento della Societ\u00e0 ed esprimere i propri rilievi sul modo in cui il bilancio dia conto di tale andamento. Spetta, altres\u00ec, al Collegio Sindacale un controllo di tipo analitico sulla generalit\u00e0 dei dati del bilancio e la loro corretta registrazione, giacch\u00e9 tale organo ottempera agli obblighi derivanti dall\u2019incarico di revisione legale dei conti.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Per gli aspetti attinenti la nomina e il funzionamento del Collegio Sindacale e per tutto quanto non specificato in questo paragrafo, si rinvia a quanto definito nello Statuto.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>6.1  <em><em><em>Responsabilit\u00e0 organizzative e poteri autorizzativi<\/em><\/em><\/em><\/strong><br>Come chiarito dalla Linee Guida Confindustria, il Sistema organizzativo deve essere sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all\u2019attribuzione di responsabilit\u00e0, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo, quali per esempio la contrapposizione di funzioni.<br>La struttura organizzativa della Societ\u00e0 \u00e8 stata formalizzata in un organigramma che individua le linee di dipendenza gerarchica e i legami funzionali tra le diverse posizioni di cui si compone la struttura stessa.<br>Con riferimento al sistema autorizzativo, le Linee Guida di Confindustria richiedono che i poteri autorizzativi e di firma vengano assegnati in coerenza alle responsabilit\u00e0 organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese, specialmente nelle aree considerate a rischio di reato, come previsto dalle deleghe e procure conferite.<br><strong>6.1.1  <em><em><em>Il sistema di deleghe e procure<\/em><\/em><\/em><\/strong><br>Il Consiglio di Amministrazione della Societ\u00e0 \u00e8 l\u2019organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe ed i poteri di firma. Attualmente tale sistema di deleghe e procure prevede poteri di rappresentanza, gestionali e di spesa solo in capo al Presidente del Consigliio di Amministrazione e ai Consiglieri Delegati.<br>6.1.2<strong style=\"font-weight: bold;\">  <em><strong><em><em>Principi di controllo e procedure organizzative<\/em><\/em><\/strong><\/em><\/strong><br>La Societ\u00e0 si dota di specifiche procedure volte ad assicurare il rispetto dei seguenti principi:<br>&#8211; \u201c<em>ogni operazione o transazione deve essere : verificabile ,documentata, coerente e congrua<\/em>\u201d.<br>Con tale principio la Societ\u00e0 intende assicurarsi che, specialmente nelle attivit\u00e0 risultate a rischio, sussista un adeguato supporto documentale (c.d. \u201c<em>tracciabilit\u00e0<\/em>\u201d) su cui si possa procedere in ogni momento all\u2019effettuazione di controlli. A tal fine, \u00e8 opportuno che per ogni operazione si possa facilmente individuare chi ha autorizzato l\u2019operazione, chi l\u2019abbia materialmente effettuata, chi abbia provveduto alla sua registrazione e chi abbia effettuato un controllo sulla stessa. La tracciabilit\u00e0 delle operazioni pu\u00f2 essere assicurata anche tramite l\u2019utilizzo di sistemi informatici in grado di gestire l\u2019operazione, consentendo il rispetto dei requisiti sopra descritti.<br>&#8211; \u201c<em>nessuno pu\u00f2 gestire in totale autonomia un intero processo aziendale\u201d.<\/em><br>Il sistema di controllo deve verificare se sussistano nella Societ\u00e0 processi che vengano gestiti da un solo soggetto e, provvedere, in tal caso, a porre in essere le necessarie modifiche in modo tale da assicurare il c.d. principio di \u201c<em>separazione dei ruoli<\/em>\u201d. Tale requisito pu\u00f2 essere garantito provvedendo ad assegnare a soggetti diversi le varie fasi di cui si compone il processo e, in particolare, quella dell\u2019autorizzazione, della contabilizzazione, dell\u2019esecuzione e del controllo.<br>Inoltre, al fine di garantire il principio di separazione dei ruoli, \u00e8 opportuno che i poteri autorizzativi e di firma siano correttamente definiti, assegnati e comunicati in modo tale che a nessun soggetto siano attribuiti poteri illimitati.<br>&#8211; \u201c<em>i controlli effettuati devono essere documentati\u201d<\/em>.<br>Le procedure con cui vengono effettuati i controlli devono garantire la possibilit\u00e0 di ripercorrere le attivit\u00e0 di controllo effettuate, in modo tale da consentire la valutazione circa la coerenza delle metodologie adottate (<em>self assessment,<\/em> <em>indagini a campione<\/em>, ecc.), e la correttezza dei risultati emersi (es. <em>report <\/em>di <em>audi<\/em>t).<br>Inoltre, la Societ\u00e0 stabilisce che devono essere assicurati in tutte le attivit\u00e0 a rischio emerse dalla Mappatura, nonch\u00e9 in tutti i processi aziendali, i seguenti principi di controllo:<br>&#8211; garantire integrit\u00e0 ed etica nello svolgimento dell\u2019attivit\u00e0, tramite la previsione di opportune regole di comportamento volte a disciplinare ogni specifica attivit\u00e0 considerata a rischio;<br>&#8211; definire formalmente i compiti, le responsabilit\u00e0 di ciascuna funzione aziendale coinvolta nelle attivit\u00e0 a rischio;<br>&#8211; attribuire le responsabilit\u00e0 decisionali in modo commisurato al grado di responsabilit\u00e0 e autorit\u00e0 conferito;<br>&#8211; definire, assegnare e comunicare correttamente i poteri autorizzativi e di firma, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese, quando richiesto, in modo tale che a nessun soggetto siano attribuiti poteri discrezionali illimitati;<br>&#8211; garantire il principio di separazione dei ruoli nella gestione dei processi, provvedendo ad assegnare a soggetti diversi le fasi cruciali di cui si compone il processo e, in particolare, quella dell\u2019autorizzazione, dell\u2019esecuzione e del controllo;<br>&#8211; regolamentare l\u2019attivit\u00e0 a rischio, prevedendo gli opportuni punti di controllo (verifiche, riconciliazioni, quadrature, meccanismi informativi, ecc.);<br>&#8211; assicurare la verificabilit\u00e0, la documentabilit\u00e0, la coerenza e la congruit\u00e0 di ogni operazione o transazione. A tal fine, deve essere garantita la tracciabilit\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0 attraverso un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all\u2019effettuazione di controlli. \u00c8 opportuno, dunque, che per ogni operazione si possa facilmente individuare chi abbia autorizzato l\u2019operazione, chi l\u2019abbia materialmente effettuata, chi abbia provveduto alla sua registrazione e chi abbia effettuato un controllo sulla stessa. La tracciabilit\u00e0 delle operazioni \u00e8 assicurata con un livello maggiore di certezza dall\u2019utilizzo di sistemi informatici in grado di gestire l\u2019operazione consentendo il rispetto dei requisiti sopra descritti;<br>&#8211; assicurare la documentabilit\u00e0 dei controlli effettuati. A tal fine le procedure con cui vengono attuati i controlli devono garantire la possibilit\u00e0 di ripercorrere le attivit\u00e0 di controllo effettuate, in modo tale da consentire la valutazione circa la coerenza delle metodologie adottate e la correttezza dei risultati emersi;<br>&#8211; garantire la presenza di appositi meccanismi di reporting che consentano la sistematica rendicontazione da parte del personale che svolge l\u2019attivit\u00e0 considerata a rischio (report scritti, relazioni, ecc.);<br>&#8211; garantire l\u2019affidabilit\u00e0 del reporting finanziario al vertice aziendale;<br>&#8211; garantire la presenza di appositi canali di comunicazione con l\u2019Organismo di Vigilanza, il quale pu\u00f2 richiedere informazioni e\/o incontri con i singoli responsabili di funzione e con il personale dedicato allo svolgimento delle attivit\u00e0 rilevate come sensibili ai sensi del D.Lgs. 231\/2001;<br>&#8211; prevedere momenti di controllo e monitoraggio sulla correttezza dell\u2019attivit\u00e0 svolta dalle singole funzioni nell\u2019ambito del processo considerato (rispetto delle regole, corretto utilizzo dei poteri di firma e di spesa, ecc.).<br><strong>6.2  <em><em><em>Il sistema di gestione delle risorse finanziarie<\/em><\/em><\/em><\/strong><br>L\u2019art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto dispone che i modelli devono prevedere \u201c<em>modalit\u00e0 di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati<\/em>\u201d.<br>Le Linee Guida di Confindustria raccomandano l\u2019adozione di meccanismi di procedimentalizzazione delle decisioni che, rendendo documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, impediscano la gestione impropria delle risorse finanziarie dell\u2019ente.<br>Sempre sulla base dei principi indicati nelle suddette Linee Guida, il sistema di controllo relativo ai processi amministrativi e, in particolare, al processo di gestione delle risorse finanziarie si basa sulla segregazione dei ruoli nelle fasi chiave del processo, segregazione che \u00e8 adeguatamente formalizzata e per la quale \u00e8 prevista una buona tracciabilit\u00e0 degli atti e dei livelli autorizzativi da associarsi alle operazioni.<br>In particolare, gli elementi specifici di controllo sono cos\u00ec di seguito rappresentati:<br>&#8211; con riferimento alle operazioni bancarie e finanziarie la Societ\u00e0 si avvale solo di intermediari bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di correttezza, conforme alla disciplina dell\u2019Unione Europea;<br>&#8211; la gestione dei rapporti con gli Istituti di Credito \u00e8 effettuata esclusivamente da soggetti autorizzati dalla Societ\u00e0, dotati di adeguati poteri formalizzati;<br>&#8211; sono stabiliti dei limiti all\u2019autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie<br>&#8211; quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilit\u00e0 organizzative aziendali;<br>&#8211; le operazioni relative alla gestione della piccola cassa sono adeguatamente registrate. Tali operazioni sono adeguatamente giustificate e riconciliate mensilmente;<br>&#8211; la gestione dei flussi finanziari \u00e8 effettuata in maniera tale che vi sia segregazione delle funzioni tra chi impegna la Societ\u00e0 nei confronti di terzi e chi autorizza o dispone il pagamento di somme dovute in base agli impegni assunti;<br>&#8211; le operazioni che comportano l\u2019utilizzo o l\u2019impiego di risorse economiche ora (non \u00e8 stato sempre cos\u00ec in passato) hanno sempre una causale espressa, sono motivate dal soggetto richiedente e sono documentate e registrate, in conformit\u00e0 ai principi di correttezza professionale e contabile;<br>&#8211; la Societ\u00e0 vieta i flussi sia in entrata che in uscita tramite denaro contante, salvo che per tipologie minime di spesa (piccola cassa);<br>&#8211; i pagamenti a terzi sono effettuati mediante circuiti bancari e con mezzi che garantiscano evidenza che il beneficiario del pagamento sia effettivamente il soggetto terzo contraente con la Societ\u00e0;<br>&#8211; gli incassi e i pagamenti della Societ\u00e0 sono sempre tracciabili e documentabili;<br>&#8211; i pagamenti possano essere eseguiti solo se in linea con i termini contrattuali e solo dopo che il servizio \u00e8 stato reso alla Societ\u00e0 (salvo anticipi contrattualizzati);<br>&#8211; le spese sostenute tramite carte di credito aziendale sono periodicamente riviste attraverso l&rsquo;analisi dei report dei movimenti sostenuti nel periodo di riferimento sulla base dei giustificativi di spesa.<br><strong>7  <em><em><em>Il codice etico<\/em><\/em><\/em><\/strong><br>La Societ\u00e0, unitamente al Modello 231 ha adottato un Codice Etico, il cui fine ultimo consiste nella indicazionedelle regole di comportamento e dei valori etico-sociali di cui debbono essere permeati il comportamento della Societ\u00e0 e dei destinatari del Codice in generale.<br>Il Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico, formando con esso un <em>corpus <\/em>di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura improntata all\u2019etica ed alla trasparenza aziendale.<br>Il Codice Etico in tutte le sue future riformulazioni, si intende qui integralmente richiamato e costituisce il fondamento essenziale del Modello, le cui disposizioni si integrano con quanto in esso previsto.<br>Nel caso in cui una delle disposizioni del Codice dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, prevarr\u00e0 quanto stabilito dal Codice.<br>L\u2019inosservanza dei principi e delle regole di condotta contenute nel Codice comporta l\u2019applicazione delle<br>misure sanzionatorie contenute nel Sistema Disciplinare aziendale previsto dal Modello.<br><strong>8  <em><em><em>Il sistema disciplinare<\/em><\/em><\/em><\/strong><br>L\u2019effettiva operativit\u00e0 del Modello deve essere garantita da un adeguato Sistema Disciplinare che sanzioni il mancato rispetto e la violazione delle norme contenute nel Modello stesso e dei suoi elementi costitutivi. Simili violazioni devono essere sanzionate in via disciplinare, a prescindere dall\u2019eventuale instaurazione di un giudizio penale, in quanto configurano violazione dei doveri di diligenza e fedelt\u00e0 del lavoratore e nei casi pi\u00f9 gravi, lesione del rapporto di fiducia instaurato con il dipendente.<br>Il Modello costituisce un insieme di regole alle quali tutti i Destinatari dello stesso sono tenuti ad attenersi, in materia di norme comportamentali e di sanzioni: ogni sua violazione, pertanto, comporta l\u2019applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni. Tutto il personale dipendente di ogni ordine e grado (operai, impiegati, quadri e dirigenti) e legato alla Societ\u00e0 da qualsiasi contratto di lavoro (full time o part time), con o senza vincolo di subordinazione (anche di natura parasubordinata) \u00e8 tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel Modello.<br>Come anche chiarito dalla Linee Guida di Confindustria, la previsione di un sistema disciplinare e di meccanismi sanzionatori, deve essere differenziato in ragione delle varie tipologie di rapporti di lavoro esistenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori esterni) e, in caso di rapporto di lavoro subordinato, rispettare le procedure previste dall\u2019art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300\/1970), la legislazione speciale ed il principio di tipicit\u00e0 delle violazioni relativamente alle c.d. sanzioni manutentive del rapporto.<br>Requisito fondamentale delle sanzioni \u00e8 la loro proporzionalit\u00e0 rispetto alla violazione rilevata, proporzionalit\u00e0 che dovr\u00e0 essere valutata in ossequio a due criteri:<br>&#8211; la gravit\u00e0 della violazione;<br>&#8211; la tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, ecc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano legislativo e contrattuale.<br>L\u2019OdV, qualora rilevi nel corso delle sue attivit\u00e0 di verifica e controllo una possibile violazione del Modello, dar\u00e0 impulso al procedimento disciplinare contro l\u2019autore della potenziale infrazione, dandone comunicazione all\u2019Consiglio di Amministrazione al fine di valutare le opportune azioni da intraprendere.<br><strong>8.1  <em><em><em>Misure nei confronti di consulenti e fornitori<\/em><\/em><\/em><\/strong><br>Ogni violazione da parte dei consulenti o dei fornitori delle regole di cui al Decreto e contenute anche nel Codice Etico agli stessi applicabili o di commissione dei reati nello svolgimento della loro attivit\u00e0 \u00e8 sanzionata secondo quanto previsto nella normativa vigente e nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.<br>Resta salva l\u2019eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Societ\u00e0 come nel caso di applicazione alla stessa da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.<br><strong>9  <em><em><em>L&rsquo;organismo di vigilanza<\/em><\/em><\/em><\/strong><br><strong>9.1  <em><em><em>Funzione<\/em><\/em><\/em><\/strong><br>La Societ\u00e0 istituisce, in ottemperanza al Decreto, un Organismo di Vigilanza, autonomo, indipendente e competente in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attivit\u00e0 svolta dalla Societ\u00e0 stessa ed ai relativi profili giuridici.<br>L\u2019Organismo di Vigilanza ha il compito di sorvegliare costantemente:<br>&#8211; sull\u2019osservanza del Modello da parte dei destinatari, come individuati nel paragrafo precedente;<br>&#8211; sull\u2019effettiva efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;<br>&#8211; sull\u2019attuazione delle prescrizioni del Modello nell\u2019ambito dello svolgimento delle attivit\u00e0 della Societ\u00e0;<br>&#8211; sull\u2019aggiornamento del Modello, nel caso in cui si riscontri la necessit\u00e0 di adeguare lo stesso a causa di cambiamenti sopravvenuti alla struttura ed all\u2019organizzazione aziendale, alle attivit\u00e0 svolte dalla Societ\u00e0 o al quadro normativo di riferimento.<br><strong>9.2  <em><em><em>Requisiti e composizione dell&rsquo;organismo di vigilanza<\/em><\/em><\/em><\/strong><br>L\u2019Organismo di Vigilanza deve essere selezionato esclusivamente in base a requisiti di:<br>AUTONOMIA E INDIPENDENZA: l\u2019autonomia e l\u2019indipendenza dell\u2019Organismo di Vigilanza costituiscono elementi chiave per l\u2019efficacia dell\u2019attivit\u00e0 di controllo. I concetti di autonomia e indipendenza non hanno una definizione valida in senso assoluto, ma devono essere declinati ed inquadrati nel complesso operativo in cui sono da applicare. Dal momento che l\u2019Organismo di Vigilanza ha compiti di verifica del rispetto, nella operativit\u00e0 aziendale, dei protocolli applicati, la posizione dello stesso nell\u2019ambito dell\u2019ente deve garantire la sua autonomia da ogni forma d\u2019interferenza e di condizionamento da parte di qualunque componente dell\u2019ente ed in particolare dei vertici operativi, soprattutto considerando che la funzione esercitata si esprime, anche, nella vigilanza in merito all\u2019attivit\u00e0 degli organi apicali. Pertanto, l\u2019Organismo di Vigilanza \u00e8 inserito nella struttura organizzativa della Societ\u00e0 in una posizione gerarchica la pi\u00f9 elevata possibile e risponde, nello svolgimento di questa sua funzione, soltanto all\u2019Consiglio di Amministrazione. L\u2019autonomia e l\u2019indipendenza dell\u2019Organismo di Vigilanza vanno determinate in base alla funzione svolta ed ai compiti allo stesso attributi, individuando da chi e da che cosa questi deve essere autonomo ed indipendente per poter svolgere tali compiti. Conseguentemente, il membro dell\u2019OdV non deve rivestire ruoli decisionali, operativi e gestionali tali da compromettere l\u2019autonomia e l\u2019indipendenza. In ogni caso, i requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che il membro dell\u2019OdV non si trovi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d\u2019interessi personale con la Societ\u00e0. Inoltre, il membro dell\u2019Organismo di Vigilanza non deve:<br>&#8211; essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado dell\u2019Amministratore della Societ\u00e0;<br>&#8211; trovarsi in qualsiasi altra situazione di palese o potenziale situazione di conflitto di interesse<br>PROFESSIONALIT\u00c0: l\u2019Organismo di Vigilanza deve possedere, al suo interno, competenze tecnico- professionali adeguate alle funzioni che \u00e8 chiamato a svolgere. Pertanto, \u00e8 necessario che in seno all\u2019OdV siano presenti soggetti con professionalit\u00e0 adeguate in materia economica, legale e di analisi, controllo e gestione dei rischi aziendali. In particolare, l\u2019Organismo di Vigilanza deve possedere le capacit\u00e0 tecniche specialistiche necessarie al fine di svolgere attivit\u00e0 di controllo e consulenziale. Al fine di assicurare le professionalit\u00e0 utili o necessarie per l\u2019attivit\u00e0 dell\u2019Organismo di Vigilanza, e di garantire la professionalit\u00e0 dell\u2019Organismo (oltre che, come gi\u00e0 evidenziato, la sua autonomia), \u00e8 attribuito all\u2019Organismo di Vigilanza uno specifico budget di spesa a disposizione, finalizzato alla possibilit\u00e0 di acquisire all\u2019esterno dell\u2019ente, quando necessario, competenze integrative alle proprie. L\u2019Organismo di Vigilanza pu\u00f2 cos\u00ec, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti ad es. in materia giuridica, di organizzazione aziendale, contabilit\u00e0, controlli interni, finanza e sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc.;<br>CONTINUIT\u00c0 D\u2019AZIONE: l\u2019Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attivit\u00e0 necessarie per la vigilanza sul Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine. La continuit\u00e0 di azione non deve essere intesa come \u201cincessante operativit\u00e0\u201d, dal momento che tale interpretazione imporrebbe necessariamente un Organismo di Vigilanza composto esclusivamente da membri interni all\u2019ente, quando invece tale circostanza determinerebbe una diminuzione della indispensabile autonomia che deve caratterizzare l\u2019Organismo stesso. La continuit\u00e0 di azione comporta che l\u2019attivit\u00e0 dell\u2019OdV non debba limitarsi ad incontri periodici, ma essere organizzata in base ad un piano di attivit\u00e0 ed alla conduzione costante di azioni di monitoraggio e di analisi del sistema dei controlli preventivi dell\u2019ente.<br>Applicando tali principi alla realt\u00e0 aziendale, alla luce della dimensione e della struttura della Societ\u00e0 e tenuto conto dei requisiti di autonomia e indipendenza richiesti all&rsquo;OdV, l&rsquo;Organismo di Vigilanza \u00e8 istituito in forma monocratica ed \u00e8 composto da un membro esterno, dotato di professionalit\u00e0, esperienza e di spiccata onorabilit\u00e0.<br>Al fine di facilitare il conseguimento della continuit\u00e0 di azione, l&rsquo;OdV sar\u00e0 supportato da un flusso informativo e da un dialogo continuo con coloro che hanno una conoscenza approfondita della Societ\u00e0 o che sono vicini alle aree sensibili applicabili alla stessa, in modo da poter avere pronti riscontri sull\u2019efficacia del sistema di controllo interno adottato ed espresso nel modello organizzativo.<br><strong>9.3  <em><em><em>Requisiti di eleggibilit\u00e0<\/em><\/em><\/em><\/strong><br>Al componente dell\u2019Organismo di Vigilanza \u00e8 richiesto preventivamente di non trovarsi in alcuna delle<br>condizioni di ineleggibilit\u00e0 e\/o incompatibilit\u00e0 di seguito riportate:<br>&#8211; essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (&lsquo;Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonch\u00e9 nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136&rsquo;);<br>&#8211; essere condannato, anche con sentenza non ancora definitiva o emessa ex art. 444 ss. c.p.p., anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione per uno o pi\u00f9 illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D.Lgs. 231\/2001;<br>&#8211; essere interdetto, inabilitato, fallito o essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che comporti l\u2019interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o l\u2019incapacit\u00e0 ad esercitare uffici direttivi.<br>Non potranno altres\u00ec essere nominati componenti dell\u2019OdV coloro i quali abbiano ricoperto il ruolo di componente dell\u2019OdV in una societ\u00e0 in precedenza ritenuta responsabile di un reato rilevante ai fini 231 e nell\u2019ipotesi in cui sia stata eccepita omessa o insufficiente vigilanza da parte dello stesso OdV.<br>Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporta l\u2019ineleggibilit\u00e0 alla carica di membro dell\u2019OdV e, in caso di elezione, comporta la revoca dell\u2019incarico attraverso delibera dell\u2019Consiglio di Amministrazione. In tale ultimo caso, il Consiglio di Amministrazione provveder\u00e0 altres\u00ec alla sostituzione dell\u2019Organismo revocato.<br><strong>9.4  <em><em><em>Nomina, revoca, sostituzione, decadenza e recesso<\/em><\/em><\/em><\/strong><br>Il Consiglio di Amministrazione nomina l\u2019Organismo di Vigilanza, motivando il provvedimento riguardante la scelta del componente, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di cui ai paragrafi che precedono, fondando tale decisione non soltanto sui curricula ma anche sulle dichiarazioni ufficiali e specifiche raccolte. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione riceve una dichiarazione che attesti l\u2019assenza dei motivi di ineleggibilit\u00e0 di cui al paragrafo precedente.<br>Dopo l\u2019accettazione formale del soggetto nominato, la nomina \u00e8 comunicata a tutti i livelli aziendali, tramite comunicazione interna.<br>L\u2019OdV rimane in carica per un massimo di tre anni rinnovabile automaticamente, con possibilit\u00e0 di rinuncia da ambo le parti adeguatamente comunicata prima della scadenza, in conformit\u00e0 alle decisioni del Consiglio di Amministrazione definite all\u2019atto della nomina.<br>La revoca dell\u2019incarico pu\u00f2 avvenire solo attraverso delibera dell\u2019Consiglio di Amministrazione per uno dei seguenti<br>motivi:<br>&#8211; la perdita dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti;<br>&#8211; un grave inadempimento agli obblighi inerenti all\u2019incarico affidato;<br>&#8211; la mancanza di buona fede e di diligenza nell\u2019esercizio del proprio incarico;<br>&#8211; la mancata collaborazione con gli altri organi sociali;<br>&#8211; l\u2019assenza ingiustificata a pi\u00f9 di due riunioni societarie.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 fatto obbligo per l\u2019OdV di comunicare al CdA la perdita dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti.<br>Il CdA revoca la nomina dell\u2019OdV non pi\u00f9 idoneo e, dopo adeguata motivazione, provvede alla sua immediata sostituzione.<br>Costituisce causa di decadenza dall\u2019incarico, prima della scadenza del termine previsto, la sopravvenuta incapacit\u00e0 o impossibilit\u00e0 ad esercitare l\u2019incarico per qualsiasi motivo, compresa l\u2019applicazione di una misura cautelare personale o di una pena detentiva.<br>Il componente dell\u2019OdV pu\u00f2 recedere in qualsiasi istante dall\u2019incarico, previo preavviso minimo di tre mesi<br>con comunicazione scritta e motivata all\u2019Consiglio di Amministrazione.<br>In caso di decadenza o recesso dell\u2019OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione dell\u2019OdV divenuto inidoneo.<br><strong>9.5  <em><em><em>Attivit\u00e0 e poteri<\/em><\/em><\/em><\/strong><br>Per l\u2019espletamento dei compiti assegnati, l\u2019Organismo di Vigilanza \u00e8 investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attivit\u00e0 aziendale e livello del personale, e riporta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.<br>I compiti e le attribuzioni dell\u2019OdV non possono essere sindacati da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l\u2019Consiglio di Amministrazione pu\u00f2 verificare la coerenza tra l\u2019attivit\u00e0 in concreto svolta dall\u2019Organismo e il mandato allo stesso assegnato. Inoltre, l&rsquo;OdV, salvo prevalenti disposizioni di legge, ha libero accesso \u2013 senza necessit\u00e0 di alcun consenso preventivo \u2013 presso tutte le Funzioni e Organi della Societ\u00e0, onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti.<br>L\u2019Organismo di Vigilanza svolge le proprie funzioni coordinandosi con gli altri Organi o Funzioni di controllo esistenti nella Societ\u00e0. Inoltre, l\u2019OdV si coordina con il CdA per tutti gli aspetti relativi all\u2019implementazione delle procedure operative di attuazione del Modello. L\u2019OdV pu\u00f2 inoltre avvalersi dell\u2019ausilio e del supporto del personale dipendente e di consulenti esterni, in particolare per problematiche che richiedano l\u2019ausilio di competenze specialistiche.<br>L\u2019Organismo di Vigilanza organizza la propria attivit\u00e0 sulla base di un piano di azione annuale, mediante il quale sono programmate le iniziative da intraprendere volte alla valutazione della efficacia ed effettivit\u00e0 del Modello nonch\u00e9 dell\u2019aggiornamento dello stesso. Tale piano \u00e8 presentato al CdA.<br>L\u2019Organismo di Vigilanza, nel vigilare sull\u2019effettiva attuazione del Modello, \u00e8 dotato di poteri e doveri che esercita nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e dei soggetti interessati, cos\u00ec articolati:<br>&#8211; svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilit\u00e0, attivit\u00e0 ispettive periodiche;<br>&#8211; accedere a tutte le informazioni riguardanti le attivit\u00e0 sensibili della Societ\u00e0;<br>&#8211; chiedere informazioni o l\u2019esibizione di documenti in merito alle attivit\u00e0 sensibili a tutto il personale<br>dipendente della Societ\u00e0 e, laddove necessario, al CdA e al Collegio Sindacale;<br>&#8211; chiedere informazioni o l\u2019esibizione di documenti in merito alle attivit\u00e0 sensibili a consulenti, partner della Societ\u00e0 e in genere a tutti i soggetti destinatari del Modello;<br>&#8211; verificare i principali atti societari e contratti conclusi dalla Societ\u00e0 in relazione alle attivit\u00e0 sensibili e alla conformit\u00e0 degli stessi alle disposizioni del Modello;<br>&#8211; proporre al titolare del potere disciplinare l\u2019adozione delle necessarie sanzioni;<br>&#8211; nel caso di segnalazioni relative a violazioni del Modello o alla commissione di reati di cui al Decreto, svolgere<br>&#8211; adeguate verifiche;<br>&#8211; verificare periodicamente l\u2019efficacia, l\u2019effettivit\u00e0 e l\u2019aggiornamento del Modello e, ove necessario, proporre eventuali modifiche ed aggiornamenti;<br>&#8211; definire i programmi di formazione del personale nell\u2019ambito delle tematiche sul D. Lgs 231\/2001;<br>&#8211; redigere, con cadenza minima annuale, una relazione scritta all\u2019Consiglio di Amministrazione, con i contenuti minimi indicati nel successivo paragrafo;<br>&#8211; nel caso di accadimento di fatti gravi ed urgenti, rilevati nello svolgimento delle proprie attivit\u00e0,<br>informare immediatamente il CdA;<br>&#8211; coordinarsi col CdA al fine di individuare le tipologie dei destinatari del Modello in<br>relazione ai rapporti giuridici e all\u2019attivit\u00e0 svolta dagli stessi nei confronti della Societ\u00e0;<br>&#8211; verificare periodicamente l\u2019efficace svolgimento della Formazione in merito al Modello.<br><strong>9.6  <em><em><em>Sistema dei flussi informativi da e verso l\u2019Organismo di Vigilanza Reporting<\/em><\/em><\/em><\/strong><br>1-dell\u2019Organismo di Vigilanza agli Organi della Societ\u00e0<br>L\u2019Organismo di Vigilanza ha l\u2019obbligo di riferire al CdA, con due diverse modalit\u00e0:<br>&#8211; su base continuativa, per specifiche esigenze, anche d\u2019urgenza;<br>&#8211; su base annuale, tramite una relazione scritta che illustri le seguenti specifiche informazioni:<br>&#8211; sintesi dell\u2019attivit\u00e0, dei controlli svolti dall\u2019OdV nel periodo e delle risultanze degli stessi;<br>&#8211; eventuali discrepanze tra gli Strumenti di attuazione del Modello e il Modello stesso;<br>&#8211; eventuali nuovi ambiti di commissione di reati previsti dal Decreto, nonch\u00e9 in merito alla eventuale commissione di reati;<br>&#8211; segnalazioni ricevute da soggetti esterni o interni che riguardino eventuali violazioni del Modello e risultati delle verifiche riguardanti le suddette segnalazioni;<br>&#8211; valutazione generale del Modello e dell\u2019effettivo funzionamento dello stesso, con eventuali<br>proposte di integrazioni e migliorie di forma e contenuto;<br>&#8211; eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento;<br>&#8211; rendiconto delle spese sostenute.<br>Il CdA ha facolt\u00e0 di convocare in qualsiasi momento l&rsquo;OdV. Del pari, l&rsquo;OdV ha, a sua volta, facolt\u00e0 di richiedere la convocazione dell\u2019Consiglio di Amministrazione per motivi urgenti. Gli incontri devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall&rsquo;OdV e dai soggetti di volta in volta coinvolti.<br>L\u2019Organismo di Vigilanza, inoltre, relaziona al Collegio Sindacale, almeno annualmente, in merito all\u2019applicazione del Modello, al suo funzionamento, al suo aggiornamento e ai fatti o eventi rilevanti riscontrati. In particolare, l\u2019OdV:<br>   &#8211; segnala al Collegio Sindacale ogni carenza riscontrata in merito all\u2019assetto organizzativo ed all\u2019efficacie funzionamento delle procedure;<br>   &#8211; riferisce sulle violazioni del Modello da parte dell\u2019Consiglio di Amministrazione o di altri destinatari del Modello.<\/p>\n\n\n\n<p>2- Reporting nei confronti dell\u2019Organismo di Vigilanza<br>L\u2019art. 6, 2\u00b0 comma, lett. d del D. Lgs. n. 231\/01, impone la previsione nel Modello di organizzazione, gestione<br>e controllo di obblighi informativi nei confronti dell\u2019Organismo di Vigilanza.<br>L\u2019obbligo di un flusso informativo strutturato \u00e8 concepito quale strumento per garantire l\u2019attivit\u00e0 di vigilanza sull\u2019efficacia ed effettivit\u00e0 del Modello e per l\u2019eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.<br>In particolare, oltre alle informazioni specificatamente richieste nelle procedure aziendali, devono essere tempestivamente trasmesse all\u2019OdV, da parte di tutte le funzioni aziendali, le informazioni aventi carattere di segnalazione\/flusso tempestivo ovvero le informazioni\/reportistiche su eventi e\/o attivit\u00e0 sensibili aventi cadenze periodiche.<br>Le informazioni fornite all\u2019OdV mirano al migliorare le sue attivit\u00e0 di pianificazione dei controlli e non comportano un\u2019attivit\u00e0 di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati.<br>A tale proposito devono essere comunicate all\u2019Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:<br>&#8211; su base periodica, le informazioni, dati, notizie e documenti che costituiscano deroghe e\/o eccezioni rispetto alle procedure aziendali, previamente identificati dall\u2019Organismo di Vigilanza e da quest\u2019ultimo formalmente richiesti alle singole Direzioni\/Funzioni (c.d. flussi informativi), secondo le modalit\u00e0 e le tempistiche definite dall\u2019Organismo medesimo;<br>&#8211; nell\u2019ambito delle attivit\u00e0 di verifica dell\u2019Organismo di Vigilanza, ogni informazione, dato, notizia e documento ritenuto utile e\/o necessario per lo svolgimento di dette verifiche, previamente identificati dall\u2019Organismo e formalmente richiesti alle singole Direzioni\/Funzioni;<br>&#8211; su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia natura, attinente all\u2019attuazione del Modello nelle aree di attivit\u00e0 &lsquo;a Rischio-Reato\u201d, nonch\u00e9 il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere utili ai fini dell\u2019assolvimento dei compiti dell\u2019Organismo (c.d. segnalazioni).<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019Organismo di Vigilanza deve ricevere, altres\u00ec, i seguenti flussi informativi specifici:<br>&#8211; ogni fatto o notizia relativo ad eventi che potrebbero determinare la responsabilit\u00e0 dell\u2019ente ai sensi dell\u2019art. 6, commi 2-bis;<br>&#8211; l\u2019avvio di procedimento giudiziario a carico di dirigenti o di dipendenti ai quali sono stati contestati<br>reati ai sensi del D.Lgs. 231\/2001;<br>&#8211; le decisioni di apportare modifiche all\u2019assetto societario;<br>&#8211; i provvedimenti e\/o notizie provenienti dalla magistratura, da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorit\u00e0, relative allo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, comunque concernenti la Societ\u00e0 per i reati previsti dal Decreto;<br>&#8211; le notizie relative ai procedimenti disciplinari azionati con riferimento a violazioni del Modello e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019OdV adotta misure idonee per garantire la riservatezza dell\u2019identit\u00e0 di chi trasmette informazioni all\u2019Organismo stesso. Devono essere tuttavia opportunamente sanzionati comportamenti volti esclusivamente a rallentare l\u2019attivit\u00e0 dell\u2019OdV. La Societ\u00e0 garantisce i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, \u00e8 assicurata la riservatezza dell\u2019identit\u00e0 del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Societ\u00e0 o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.<br>Le segnalazioni ricevute e la documentazione gestita dall\u2019OdV in genere sono conservate dall&rsquo;OdV stesso in un apposito archivio, cartaceo o informatico. L\u2019accesso a tale archivio \u00e8 consentito, previa richiesta all\u2019OdV ed autorizzazione da parte dello stesso, all\u2019Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, nonch\u00e9 ai soggetti autorizzati di volta in volta dall\u2019OdV.<br><strong>9.7  <em><em><em>Whistleblowing<\/em><\/em><\/em><\/strong><br>Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni, la Societ\u00e0 ha attivato, opportuni canali di comunicazione delle segnalazioni che garantiscono la riservatezza delle comunicazioni.<br>Le segnalazioni possono essere effettuate per iscritto:<br>&#8211; all\u2019indirizzo di posta elettronica riservata all\u2019Organismo di Vigilanza: organismodivigilanza@TAF Abrasivi.it;<br>&#8211; ossia ai sensi del D.Lvo 24\/2023 attraverso l\u2019apposito sistema di segnalazione interno<br>La gestione dei canali di segnalazioni \u00e8 affidata a personale specificamente formato che agir\u00e0 in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altres\u00ec la riservatezza dell\u2019identit\u00e0 del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Societ\u00e0 o delle persone coinvolte, nonch\u00e9 la reputazione del\/dei segnalato\/i. Dovr\u00e0 essere inoltre garantita la possibilit\u00e0 di mantenere l\u2019anonimato del segnalante.<br><strong>10 Formazione e diffusione del Modello<\/strong><br><strong>10.1 Comunicazione e formazione<\/strong><br>In linea con quanto disposto dal D.Lgs. n. 231\/2001 e dalle Linee Guida di Confindustria, la Societ\u00e0 deve promuovere un\u2019adeguata diffusione del presente Modello, al fine di assicurare che tutto il personale sia a conoscenza di tutti i suoi elementi.<br>Ogni eventuale modifica e\/o aggiornamento del presente documento deve essere comunicata a tutto il personale aziendale mediante la pubblicazione sulla intranet aziendale.<br>\u00c8 compito della Societ\u00e0 attuare e formalizzare specifici piani di formazione, con lo scopo di garantire l\u2019effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico e del Modello da parte di tutte le Funzioni aziendali.<br>L\u2019erogazione della formazione deve essere differenziata a seconda che la stessa si rivolga ai dipendenti nella loro generalit\u00e0, ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, all\u2019Organismo di Vigilanza, ecc., sulla base dell\u2019analisi delle competenze e dei bisogni formativi.<br><strong>10.2 Informativa ai collaboratori e partner<\/strong><br>La Societ\u00e0 promuove la conoscenza dei principi e delle regole previsti dal Codice Etico e dal presente Modello anche tra i consulenti, le societ\u00e0 controllate, i partner, i collaboratori a vario titolo, i clienti e i fornitori.<br>A tali soggetti verranno, pertanto, fornite apposite informative e predisposti meccanismi per l\u2019inserimento e l\u2019accettazione di clausole contrattuali specifiche che le varie funzioni aziendali, per le rispettive competenze, provvederanno a inserire negli schemi contrattuali di riferimento.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1.TAF ABRASIVI SPA1.1 Profilo e attivit\u00e0TAF Abrasivi, fondata nel lontano 1953 e situata a Monza (MB), \u00e8 da sempre sinonimo di esperienza e professionalit\u00e0 nel mercato dei prodotti abrasivi. 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